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15 lug 2021 -News

Contenimento della morosità nel Servizio Idrico Integrato

Si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2020, è entrata in vigore la disciplina relativa alla Regolazione della morosità nel servizio Idrico Integrato contenuta nella Delibera ARERA 311/2019/R/idr e nel relativo allegato A (REMSI). MM comunica che provvederà a trasmettere un sollecito bonario di pagamento trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta come previsto dall’articolo 3 del REMSI. MM comunica che provvederà ad effettuare la costituzione in mora trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, come previsto dall’articolo 4 del REMSI. Ai sensi dell’art. 11.1 lett. a del REMSI, MM rende noto, nella tabella seguente, gli indennizzi automatici che saranno corrisposti all’utenza, previsti dagli artt. 10.1 e 10.2, in caso di mancato rispetto della disciplina prevista dalla Delibera ARERA 311/2019/R/idr e relativo allegato A.

Indicatore Descrizione Standard (GG solari) Indennizzo
Indennizzo automatico comma 10.1 lettera a) REMSI (con decorrenza 1° gennaio 2020) Sospensione, ovvero disattivazione per morosità ad un utente finale non disalimentabile 30 euro
Indennizzo automatico comma 10.1 lettera b) REMSI (con decorrenza 1° gennaio 2020) Disattivazione fornitura per morosità ad un utente finale domestico residente (ad eccezione dei casi previsti al comma 7.5 del REMSI)  –  30 euro
Indennizzo automatico comma 10.1 lettera c) REMSI (con decorrenza 1° gennaio 2020) Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora  30 euro
Indennizzo automatico comma 10.1 lettera c) REMSI (con decorrenza 1° gennaio 2020) Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura per morosità nonostante l’avvenuto pagamento da parte dell’utente finale, nei tempi e nelle modalità previste all’art. 6 del REMSI  30 euro
Indennizzo automatico comma 10.2 lettera a) REMSI (con decorrenza 1° gennaio 2020) Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora  10 euro
Indennizzo automatico comma 10.2 lettera b) REMSI (con decorrenza 1° gennaio 2020) Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura per morosità, in presenza di invio della costituzione di messa in mora ma laddove l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui all’art. 5 del REMSI   10 euro
Indennizzo automatico comma 10.2 lettera d) REMSI (con decorrenza 1° gennaio 2020) Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora, in caso di mancato invio di sollecito bonario di pagamento   10 euro