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Conciliazione controversie

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Con la Deliberazione 233/2023/E/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA) ha previsto, a decorrere dal 30 giugno 2023, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione di ARERA oppure presso gli altri Organismi accreditati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’utente finale non potrà, pertanto, attivare una causa giudiziale senza aver preliminarmente esperito il tentativo di conciliazione.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico S.p.A. per conto di ARERA, è gratuito, si svolge on-line ed è attivabile, direttamente o tramite delegato, da tutti gli utenti finali, solo dopo aver presentato reclamo scritto al proprio gestore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente, oppure se siano trascorsi 50 giorni dall’invio del reclamo e non sia ancora pervenuta una risposta.

L’incontro è moderato da un conciliatore del Servizio che, pur non avendo poteri decisori, aiuta le parti a trovare una soluzione concordata della controversia.

L’eventuale accordo sottoscritto tra le parti al termine della procedura costituirà titolo esecutivo, ossia potrà essere fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il verbale di mancato accordo, invece, sarà valido presupposto per adire l’autorità giudiziaria.

Per maggiori informazioni relative all’attivazione di una conciliazione è disponibile sul sito di ARERA una sezione dedicata accessibile a questo link: www.sportelloperilconsumatore.it - Servizio Conciliazione.

I soli utenti finali domestici, che non si avvalgono di delegato, possono inviare il modulo di domanda e la documentazione necessaria anche via posta a “Servizio Conciliazione presso Acquirente Unico S.p.A., via Guidubaldo del Monte 45 (Roma)” oppure al fax 06-80112087, ferma restando la gestione on-line della procedura.

In alternativa al Servizio Conciliazione, l’utente può richiedere in forma scritta al gestore, con le medesime modalità di cui al paragrafo 8.5. della Carta della Qualità dei Servizi, un incontro di approfondimento della questione oggetto del reclamo, qualora non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni lavorativi o abbia ricevuto una risposta negativa o ritenuta non soddisfacente. Il gestore s’impegna ad organizzare entro 15 giorni lavorativi un incontro con l’utente.

Durante tale incontro, il gestore e l’utente, anche assistito dalle Associazioni di tutela dei Consumatori e degli Utenti e/o di categoria, si attivano al fine di individuare una ipotesi di accordo. Il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale, che, in caso di definizione della controversia, ha efficacia transattiva ai sensi dell’articolo 1965 del Codice Civile. Il verbale viene redatto in duplice copia di cui una da consegnare all’utente e l’altra da depositare presso l’ufficio “Servizio Clienti” (cfr. paragrafo 8.7. della Carta dei Servizi)